Ministero della pubblica amministrazione

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Palermo, 03/10/2024 

Decreto n°  4681

AI DOCENTI;

AL PERSONALE ATA;

AL SITO WEB/ ATTI;

p.c. al DSGA;

OGGETTO:  Decreto  indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998,

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

CONSIDERATO

che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA

la nota prot. n.21 del 01/10/2024 della regione Sicilia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 17 e 18 novembre 2024;

VISTA

la decadenza di n. 1 membro della componente genitori e n.3 della compopnente alunni, non più presente in organico d’Istituto;

PRESO ATTO

che non vi sono altri componenti nella lista per surroga;

RITENUTO

di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione della  componente genitori e della componente alunni, in seno al Consiglio di Istituto.

DECRETA

  • le elezioni suppletive per la componente alunni e genitori in Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2024-
  • Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 17 novembre 2024 dalle ore 00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13,30.
  • L’elettorato attivo e passivo spetta alla componente alunni iscritti presso codesto Istituto e alla componente genitori aventi i propri figli iscritti presso codesto Istituto.

Per la elezione di cui sopra si opererà con il sistema proporzionale mediante la presentazione alla Commissione Elettorale di Istituto di liste concorrenti. A dette liste sarà attribuito un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, ma le stesse dovranno essere identificate con un motto.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

  1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale
  2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le
  3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente
  4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi
  5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
  6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
  8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
  9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 
  1. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
  2. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi
  3. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le
  4. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli
  5. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari
  6. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
  7. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di
  8. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine

 INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO

Liste dei candidati : ciascuna lista può comprendere un numero di candidati  fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

  1. NUMERO DEI CANDIDATI: da un minimo di 1 a un massimo di 2 per lista
  2. NUMERO PRESENTATORI: almeno 3 firme leggibili
  3. CANDIDATI DA ELEGGERE n. 1 genitore, n. 3 alunni
  4. SI PUÒ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA

I modelli per la presentazione delle liste si ritirano al front office.

Per la compilazione delle liste si rimanda alla OM 215/91 artt. 6, 30, 31, 32

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

  • I presentatori di ogni lista devono essere almeno 3 con firma autenticata dal dirigente Scolastico;
  • I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
  • Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa;
  • Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;
  • Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce;
  • Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
  • Il candidato non può essere presentatore di lista.
  • La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;
  • I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
  • Dalle ore 9:00 del 29 ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del 4 novembre 2024 le liste potranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale (proff. Loredana Bonsignore e Provenzano Nicola). Dal 5 novembre 2024 al 15 novembre 2024, potrà svolgersi la campagna elettorale durante la quale i presentatori di lista e i candidati stessi potranno illustrare i loro programmi e la loro candidatura.
  • Per lo svolgimento della campagna elettorale occorrerà presentare apposita richiesta con indicazione delle modalità e tempi al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 08.11.2024.

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo, l’inserimento del motto e il nominativo del candidato che si vuole votare appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Sarà istituito un seggio elettorale.

Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo  stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Giovanna De Pietro) (*)

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

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